Titolo II

Art. 46

Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza

In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, nell'ambito delle attività delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso i reparti di cui agli articoli 173, comma 1, lettere c), d), e), 174, limitatamente ai reparti della linea mobile a supporto dell'organizzazione territoriale, e 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, impiegato in servizi preventivi di controllo del territorio, compete, per ciascun servizio di cui al comma 2 svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, un'indennità nella misura di: a) euro 5, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 18:00 e le 21:59; b) euro 10, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 22:00 e le ore 03:00. 2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, per servizi preventivi di controllo del territorio si intendono pattuglie, pattuglioni e perlustrazioni svolti indossando esclusivamente l'uniforme prescritta dal relativo regolamento. 3. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta, per i servizi svolti nelle medesime fasce orarie, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato presso le centrali operative dell'organizzazione territoriale, nonché a quello appartenente ad altri reparti, quando impiegato a supporto dei servizi di cui al comma 2, purchè formalmente disposti nell'ambito dell'organizzazione territoriale. 4. L'indennità di cui al presente articolo: a) non è cumulabile con quella di missione nonché con quella di ordine pubblico di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attività di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, per le quali è attribuito il compenso per le attività di controllo del territorio e l'indennità di ordine pubblico; b) è corrisposta una sola volta al personale impiegato in servizi plurimi consecutivi. 5. Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero dei servizi di cui ai commi 2 e 3 in relazione ai quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali e in funzione delle correlate disponibilità finanziarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;57#art-46

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