Titolo II

Art. 41

Orario di lavoro

In vigore dal 15 giu 2022
1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità spettante ai sensi dell', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 12,00.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;57#art-41

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