Titolo II
Art. 50
Indennità per il personale della Guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber
In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber spetta un'indennità giornaliera di euro 5,00 in relazione all'effettivo impiego in servizio presso uno dei seguenti Reparti:
a) Direzione Telematica del Comando Generale, nelle Sezioni deputate allo svolgimento di attività di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche dalle minacce informatiche;
b) Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, nelle articolazioni con compiti di supporto agli eventi cibernetici riferiti alle infrastrutture informatiche del Corpo;
c) Reparti Tecnico-Logistico-Amministrativi, per attività di incident response.
2. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali e in funzione delle correlate disponibilità finanziarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;57#art-50