Titolo II

Art. 52

Indennità per soccorritori alpini

In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, spetta l'indennità giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attività operativa o di mantenimento dell'efficienza operativa, al personale dell'Arma dei carabinieri abilitato al servizio di vigilanza e soccorso in montagna, in servizio presso il Centro addestramento alpino e i suoi distaccamenti, i reparti di intervento montano, gli squadroni eliportati cacciatori, le squadre di soccorso alpino ovvero del servizio cinofili specializzato in soccorso alpino e impiegato in operazioni di ricerca e soccorso in zone montane. La predetta indennità compete anche al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della specializzazione alpinistica formativa per rocciatore impiegato nelle medesime operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, spetta l'indennità giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attività operativa o di mantenimento dell'efficienza operativa, al personale specializzato «Tecnico di Soccorso Alpino», impiegato presso il Soccorso Alpino della Guardia di finanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;57#art-52

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