Titolo II

Art. 56

Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere

In vigore dal 15 giu 2022
1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1. 3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio nonché della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità. 4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.
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