Titolo I
Art. 13
Indennità di impiego operativo ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennità
In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all', comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 140 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, è elevata al 140 per cento.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei, nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, l'indennità di cui all', comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 è rideterminata nella misura del 190 per cento della indennità d'impiego operativo di base, stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso dei brevetti di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete un'indennità supplementare mensile nella misura del 170 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di incursore o di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre all'indennità supplementare mensile di cui all', comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all', comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, compete un'indennità supplementare mensile per operatore di Forze Speciali nella misura mensile di euro 120,00.
6. Il personale militare in possesso del brevetto di incursore o di «acquisitore obiettivi» o di «ranger», mantiene il trattamento di cui all', comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all', comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, anche se impiegato, per finalità ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle attività tipiche delle Forze Speciali, presso altri comandi ed unità operative delle Forze armate nonché presso altre amministrazioni.
7. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibie, compete una indennità supplementare mensile nella misura del 70 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
8. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica anfibia alfa, propedeutica alla successiva abilitazione e in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibie, compete una indennità supplementare mensile nella misura del 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
9. Al personale militare non in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibie, compete, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, un'indennità supplementare giornaliera nella misura mensile del 60 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
10. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in servizio presso il 32° Stormo, il 41° Reggimento IMINT Cordenons, i Gruppi di Volo, i Reparti e i Servizi con sede nelle stazioni di Luni, Catania e Grottaglie, in possesso della qualifica di operatore sensori APR, facenti parte degli equipaggi operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto, di peso superiore ai venti chilogrammi, di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all', comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 170 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
11. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155, 170 e 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
12. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare qualificato soccorritore marittimo e imbarcato sulle unità navali iscritte nel quadro del naviglio militare per assolvere i compiti di soccorritore marittimo, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
13. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare abilitato aerocontrollore e imbarcato sulle unità navali iscritte nel quadro del naviglio militare, per assolvere i compiti di controllore aeromobili, compete un'indennità supplementare mensile, con riferimento alle indennità di impiego operativo di base, nelle seguenti misure percentuali, in relazione al livello di abilitazione posseduto:
a) alfa, 70 per cento;
b) bravo, 50 per cento;
c) charlie, 30 per cento;
d) delta, 20 per cento.
14. L'indennità supplementare mensile di cui al comma 13, nella misura percentuale riferita al livello alfa, è altresì corrisposta, al personale militare abilitato controllore del traffico aereo e imbarcato sulle unità portaeromobili, per assolvere i compiti di controllore del traffico aereo.
15. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità giornaliera prevista per il personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, di cui all', comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, come incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminata in euro 4,10.
16. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito, in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sicurezza Cibernetica, il Comando C4 Esercito, nelle unità Computer Incident Response Team dei Battaglioni Trasmissioni, nei Nuclei Cyber Security dei Reggimenti Trasmissioni e il VI Reparto dello Stato Maggiore Esercito, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
17. L'indennità di cui al comma 16 è corrisposta, altresì, con la stessa decorrenza:
a) al personale militare della Marina e delle Capitanerie di Porto in possesso di qualifica cyber e in servizio rispettivamente presso la Sezione Cyber Defence dello Stato Maggiore della Marina, il Comando C4S e i Centri Telecomunicazioni ed Informatica della Marina militare e presso il Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;
b) al personale militare dell'Aeronautica militare in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati, il Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi Comando e Controllo, il Reparto Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica e la terza Divisione del Comando Logistico di Roma;
c) al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di qualifica cyber nel settore della cyber sicurezza e in servizio presso il VI Reparto dello Stato Maggiore Difesa, il Reparto Cyber Operations, il Reparto Sicurezza e Cyber Defence e il Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete e presso l'Ufficio Cyber Intelligence del Centro Intelligence interforze.
18. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione avanzata aeromobile e in servizio presso il 66° reggimento fanteria aeromobile Trieste, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
19. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di fuciliere dell'aria e in servizio presso il 16° Stormo di Martina Franca e il 9° Stormo di Grazzanise Nonché presso il Reparto Fucilieri dell'Aria di Pisa, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
20. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 al personale militare in servizio presso le unità dei bersaglieri, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all', comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 160 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
21. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 4 ore, comprese le attività formative, spetta l'indennità supplementare di marcia, di cui all', comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennità d'impiego operativo di base.
22. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare imbarcato su navi militari in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purchè di durata non inferiore alle 4 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede, di cui all', comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione.
23. L'indennità supplementare giornaliera di cui al comma 22 viene corrisposta anche al personale che raggiunge l'Unità Navale in posizione di fuori sede.
24. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, agli Ufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia Aeronautica e ai Sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia, effettivamente impiegati, in relazione alle qualifiche possedute, in posizioni organiche del Comparto Meteorologico dell'Aeronautica militare e che svolgono attività operative legate alla specifica qualifica, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' supplementare mensile di cui all'articolo 13, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e' elevata al 50 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base". Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 1) che "A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025 e senza ulteriori oneri, sono modificate le seguenti denominazioni di Ente/Reparto".
Le tue annotazioni
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