Titolo I

Art. 18

Indennità per soccorritori alpini

In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica di «operatore soccorso alpino militare» (OSAM) o «tecnico soccorso alpino militare» (TESAM), in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle Truppe Alpine e impiegati per il soccorso alpino, è riconosciuta l'indennità giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento di attività operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;56#art-18

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