Titolo I
Art. 17
Indennità mensile artificieri
In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in posizione organica per la quale è richiesta una di dette qualifiche, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.
2. L'indennità di cui al comma 1, compete altresì al personale in possesso delle predette qualifiche e in servizio, in qualità di istruttore, presso il Centro di Eccellenza Counter IED.
3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui all', commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;56#art-17