Titolo I
Art. 12
Indennità di rischio
In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennità giornaliere di rischio di cui:
a) all' e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attività di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale, sono rideterminate nei seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico
b) all' e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;56#art-12