Titolo I

Art. 10

Trattamento di missione

In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022: a) l'indennità di missione prevista dall', primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all' del presente decreto è rideterminata in euro 24,00; b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo». 2. Al personale delle musiche d'ordinanza comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unità, è dovuto il trattamento di missione di cui all' della legge 18 dicembre 1973, n. 836, in luogo della indennità supplementare di marcia prevista dall' della legge 23 marzo 1983, n. 78.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;56#art-10

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