Capo II

Art. 10

Casi di deroga

In vigore dal 8 mag 2021
1. Nel rispetto dell', comma 6, lettera a), ultimo periodo, del decreto-legge, non sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal presente decreto le Autorità di pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui agli , della legge 1° aprile 1981, n. 121. 2. Ai sensi dell', comma 6, lettera a), del decreto-legge, ai fini della deroga alla comunicazione di cui all', è considerato indispensabile procedere in sede estera, salvo motivate esigenze connesse a specifici impieghi, per le forniture dei seguenti beni, sistemi e servizi ICT, se acquisite e utilizzate nel Paese in cui i soggetti del perimetro operano, tramite uffici, sedi o filiali all'estero: a) realizzazione e aggiornamento di reti informatiche e di telecomunicazioni; b) servizi di connettività; c) servizi di gestione, assistenza e manutenzione di apparati e sistemi informatici, di rete e di telecomunicazione, erogati in presenza presso la sede estera. 3. L'elenco e la documentazione relativa agli affidamenti effettuati ai sensi del comma 2 sono resi disponibili per le verifiche e le ispezioni di cui al capo IV del presente decreto. 4. Nei casi di cui al presente articolo è comunque garantito l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi alle misure di sicurezza di cui all', comma 3, lettera b), del decreto-legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-02-05;54#art-10

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