Capo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 8 mag 2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e in particolare l', comma 6;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, recante regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell', comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 15 febbraio 2006, recante individuazioni delle prestazioni, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, ai sensi dell' del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006;
Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1664/2020 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione;
Emana
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) decreto-legge: il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;
b) perimetro: il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica istituito ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge;
c) DPCM: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, recante il regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell', comma 2, del decreto-legge;
d) soggetti inclusi nel perimetro: i soggetti di cui all', comma 2, lettera a), del decreto-legge individuati sulla base dei criteri di cui all' del DPCM;
e) compromissione: la perdita di sicurezza o di efficacia dello svolgimento di una funzione essenziale dello Stato o di un servizio essenziale, connessa al malfunzionamento, all'interruzione, anche parziali, ovvero all'utilizzo improprio di reti, sistemi informativi e servizi informatici;
f) incidente: ogni evento di natura accidentale o intenzionale che determina il malfunzionamento, l'interruzione, anche parziali, ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici;
g) analisi del rischio: un processo che consente di identificare i fattori di rischio di un incidente, valutandone la probabilità e l'impatto potenziale sulla continuità, sulla sicurezza o sulla efficacia della funzione essenziale o del servizio essenziale, e conseguentemente di trattare tale rischio individuando ed implementando idonee misure di sicurezza;
h) rete, sistema informativo:
1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell', comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali eseguono, in base ad un programma, un trattamento automatico di dati digitali, ivi inclusi i sistemi di controllo industriale;
3) i dati digitali conservati, trattati, estratti o trasmessi per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro funzionamento, uso, protezione e manutenzione, compresi i programmi di cui al numero 2);
i) servizio informatico: un servizio consistente interamente o prevalentemente nel trattamento di informazioni, per mezzo della rete e dei sistemi informativi, ivi incluso quello di cloud computing di cui all', comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
l) categorie: tipologie di beni, sistemi o servizi ICT destinati ad essere impiegati sui beni ICT di cui all'elenco dell' del DPCM, individuate sulla base di criteri tecnici, la cui acquisizione è subordinata alla valutazione del CVCN;
m) oggetto della fornitura: bene, sistema o servizio ICT, appartenente alle categorie, che il soggetto incluso nel perimetro intende acquisire;
n) CVCN: il Centro di Valutazione e Certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, di cui all', comma 6, lettera a), del decreto-legge;
o) CV: i centri di valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa di cui all', comma 6, lettera a), del decreto-legge;
p) LAP: laboratorio accreditato di prova, indipendente dai soggetti inclusi nel perimetro e dai fornitori, che ha ottenuto l'accreditamento dal CVCN ai sensi dell', comma 7 del decreto-legge;
q) oggetto della valutazione: l'oggetto della fornitura di beni, sistemi o servizi ICT, sottoposto al procedimento di valutazione da parte del CVCN o dei CV;
r) centrali di committenza: Consip S.p.A. e i soggetti aggregatori ai fini della realizzazione degli strumenti di cui all', comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito individuato dall'articolo 31, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
s) fornitore: persona fisica o giuridica che fornisce l'oggetto della fornitura di beni, sistemi o servizi ICT, destinato alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui all', comma 2, lettera b), del decreto-legge;
t) evidenze: documenti, registrazioni, dati, constatazioni, dichiarazioni di fatti, reportistica, attività, procedure, o altre informazioni utili ad attestare l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto-legge;
u) verifica: attività di analisi e controllo documentale delle evidenze al fine di accertare l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto-legge;
v) ispezione: attività di tipo ricognitivo e valutativo che si articola nell'analisi, rilevazione, acquisizione e verifica di conformità di elementi di fatto e di diritto utili ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto-legge;
z) autorità competenti: le autorità che, ai sensi dell', comma 6, lettera c), del decreto-legge, dispongono ed effettuano verifiche e ispezioni;
aa) personale incaricato: il personale incaricato dalle Autorità competenti dello svolgimento delle verifiche e delle ispezioni.
Storico versioni
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