Capo II

Art. 5

Verifiche preliminari, individuazione di condizioni e test

In vigore dal 8 mag 2021
Verifiche preliminari, individuazione di condizioni e test 1. A seguito della comunicazione di cui all', il CVCN o i CV effettuano verifiche preliminari ed eventualmente richiedono al soggetto incluso nel perimetro le informazioni necessarie per assicurare la collaborazione ai fini dell'individuazione delle condizioni per il fornitore e della tipologia di test di hardware e di software da eseguire. In caso di incompletezza o incongruenza delle informazioni fornite dal soggetto incluso nel perimetro i termini di conclusione del procedimento sono sospesi, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste ai sensi degli , comma 7, e 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Nell'individuazione dei test da eseguire, il CVCN e i CV tengono conto dell'analisi del rischio di cui all' e dei livelli di severità determinati sulla base della metodologia di cui al comma 5 del medesimo . 3. Il CVCN e i CV possono richiedere l'esecuzione delle seguenti tipologie di test: a) test di corretta implementazione delle funzionalità di sicurezza allo scopo di verificare che queste ultime si comportino secondo le relative specifiche di progetto; b) test di intrusione a supporto dell'analisi di vulnerabilità. 4. Con atto del CVCN, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da aggiornarsi periodicamente, sono definiti i test corrispondenti ai livelli di severità derivanti dall'analisi del rischio di cui all'. 5. Nel caso di imposizione di test, il fornitore è tenuto ad effettuare almeno le seguenti attività propedeutiche e indispensabili alla loro esecuzione: a) fornire evidenza dell'idoneità delle funzioni di sicurezza e delle loro configurazioni a soddisfare i requisiti di sicurezza di cui all', comma 4, lettera b); b) provvedere all'allestimento di un ambiente di test adeguatamente rappresentativo della realtà di esercizio presso il laboratorio o, se necessario, presso il fornitore o presso il soggetto del perimetro; c) fornire una descrizione generale dell'architettura dell'oggetto di valutazione e delle sue funzioni; d) fornire una descrizione delle funzionalità di sicurezza implementate nell'oggetto di valutazione; e) fornire una descrizione dei test funzionali e di sicurezza già eseguiti dal fornitore o dal produttore o da una parte terza, comprensivi dei relativi risultati. 6. Ai sensi dell', comma 3, il CVCN e i CV definiscono, con apposito provvedimento, da comunicarsi al soggetto incluso nel perimetro le eventuali ulteriori condizioni, i test da eseguire ed eventuali indicazioni per il supporto da parte del fornitore ai fini dell'integrazione nei bandi di gara o nei contratti con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test. 7. Le centrali di committenza, ai fini della realizzazione degli strumenti di cui all', comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tengono conto, anche per le finalità di cui all'articolo 31, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, delle previsioni di cui all', comma 6, del decreto-legge, e di cui al presente decreto, con riferimento alle acquisizioni di beni, sistemi e servizi ICT inclusi nelle categorie di cui all', lettera l), e di cui al capo III del presente decreto. Al fine dell'effettuazione di tali acquisizioni mediante i detti strumenti, i soggetti pubblici inclusi nel perimetro specificano, secondo quanto previsto nella relativa documentazione di gara e tenendo conto delle caratteristiche della specifica acquisizione, gli elementi relativi a condizioni e a test di cui al comma 6. Gli aggiudicatari assicurano il rispetto di dette previsioni. 8. Nei bandi di gara o nei contratti, i requisiti di sicurezza dell'oggetto di fornitura sono indicati dal soggetto incluso nel perimetro adottando se necessario le opportune cautele di riservatezza, anche nei casi in cui l'acquisizione avvenga attraverso le centrali di committenza. 9. Il soggetto incluso nel perimetro, successivamente all'aggiudicazione della gara o della stipula del contratto, comunica al CVCN o ai CV, in via telematica, i riferimenti del fornitore e ogni elemento utile ad individuare in modo univoco l'oggetto di fornitura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-02-05;54#art-5

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