Capo II

Art. 7

Esecuzione dei test

In vigore dal 8 mag 2021
1. Concluse le attività preliminari di cui all', il CVCN o i CV comunicano l'avvio dei test al soggetto incluso nel perimetro e al fornitore. I test si concludono entro i termini individuati dall', comma 5. 2. Con la comunicazione di cui al comma 1 il CVCN o i CV specificano le modalità di collaborazione dei fornitori durante l'esecuzione delle prove. 3. I test sono eseguiti presso i laboratori del CVCN, dei CV e dei LAP. Se necessario, possono essere eseguiti da personale del CVCN, dei CV e dei LAP presso il fornitore o il soggetto incluso nel perimetro. 4. I test sono effettuati secondo le metodologie predisposte dal CVCN di cui dall', comma 8, assicurando il rispetto di quanto previsto all', comma 9. I CV e i LAP sono tenuti a non divulgare tali metodologie. 5. Ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel caso in cui si verifichi un malfunzionamento dell'oggetto di valutazione o dell'ambiente di test predisposto dal fornitore che renda impossibile o difficoltosa l'esecuzione dei test, il CVCN o i CV comunicano tempestivamente al soggetto incluso nel perimetro, informando anche il fornitore, i motivi che ostano al proseguimento dei test. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, il fornitore può provvedere a risolvere il malfunzionamento. La predetta comunicazione sospende i termini di cui all', comma 5, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di soluzione del malfunzionamento verificata dal CVCN o dai CV. In caso di eventuale mancata soluzione entro il termine, il CVCN o i CV comunicano al soggetto incluso nel perimetro e al fornitore l'impossibilità di proseguire l'esecuzione dei test e concludono il procedimento indicando la motivazione. 6. Il CVCN, i CV e i LAP redigono un rapporto di prova nel quale sono indicati in dettaglio l'ambiente di test, le prove eseguite ed i relativi esiti. 7. I LAP, eventualmente incaricati per l'esecuzione dei test, trasmettono il rapporto di prova al CVCN entro sette giorni lavorativi dalla scadenza dei termini per l'esecuzione dei test. 8. Nel caso in cui sia stato incaricato il LAP e si verifichi un malfunzionamento dell'oggetto di valutazione o dell'ambiente di test predisposto dal fornitore, lo stesso LAP informa tempestivamente il CVCN che procede ai sensi del comma 5.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-02-05;54#art-7

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