Capo IV

Art. 15

Autorità competenti

In vigore dal 8 mag 2021
1. Ai sensi dell', comma 6, lettera c), del decreto-legge, le verifiche e le ispezioni sono svolte: a) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici inclusi nel perimetro e di quelli di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti tra i soggetti di cui all', comma 2-bis, del decreto-legge, ed in particolare dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione; b) dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti privati inclusi nel perimetro e di cui al medesimo , comma 2-bis, del decreto-legge, ed in particolare dalla struttura competente in materia di tecnologie delle comunicazioni e di sicurezza informatica; c) dalle strutture specializzate di cui all', comma 6, lettera c), del decreto-legge, secondo le rispettive competenze, limitatamente alle reti, ai sistemi informativi, ai servizi informatici, di cui all', comma 2, lettera b), dello stesso decreto-legge, connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, che comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i profili di competenza. 2. Le autorità competenti istituiscono e aggiornano un elenco del personale da incaricare per lo svolgimento delle attività di ispezione e verifica. L'eventuale accesso ad informazioni classificate di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, derivante dallo svolgimento delle predette attività, è effettuato, nel rispetto del principio di cui al comma 1 del medesimo articolo e, nel caso di informazioni con classifica superiore a «riservato», esclusivamente da personale in possesso del requisito di cui al comma 1-bis del predetto articolo 42. 3. Ai fini dello svolgimento delle verifiche e delle ispezioni, le autorità competenti individuano il personale incaricato, nonché un responsabile del procedimento ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Nell'attribuzione degli incarichi le autorità competenti si attengono a criteri di professionalità e di rotazione. 5. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il personale incaricato dichiara di non trovarsi, per quanto a sua conoscenza, in una situazione di conflitto di interessi e si impegna a segnalare ogni sopravvenuta situazione di conflitto, anche potenziale. 6. Ai sensi dell', comma 8, lettera a), del decreto-legge, le autorità competenti si raccordano, ove necessario per lo svolgimento delle verifiche e delle ispezioni, con le autorità di cui all' del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, anche al fine di avvalersi di personale dipendente esperto nei settori di cui al medesimo decreto legislativo.
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