Capo III
Art. 20
Adempimenti delle Camere di commercio
In vigore dal 24 gen 2019
1. Le Camere di commercio competenti rilasciano per via telematica agli organismi, alle persone fisiche e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro telematico nazionale, gli attestati di esenzione e deroghe di cui agli , nonché gli attestati di riconoscimento dei certificati rilasciati in un altro Stato membro di cui all'.
2. Le Camere di commercio competenti iscrivono nel Registro telematico nazionale i soggetti obbligati, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all', comma 4.
3. Le Camere di commercio competenti rilasciano per via telematica agli operatori l'attestato di cui all', comma 10, previo pagamento di un diritto di segreteria come previsto dall', comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
4. Ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3, l'accesso al Registro telematico nazionale e alla Banca dati avviene tramite la Carta nazionale dei servizi o Sistema pubblico di identità digitale o credenziali rilasciate dal Registro telematico nazionale.
5. Le Camere di commercio possono rilasciare attestati e altri documenti, anche in formato digitale, estratti dal Registro telematico nazionale e dalla Banca dati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-16;146#art-20