Capo III

Art. 15

Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate

In vigore dal 24 gen 2019
Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate 1. Al fine di rendere accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attività disciplinate dal presente decreto e garantire la trasparenza delle stesse, gli organismi di certificazione designati di cui all', gli organismi di cui all' di valutazione della conformità degli organismi di attestazione della formazione, le persone fisiche e le imprese di cui agli , e 10, si iscrivono, per via telematica, nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale inserendo le informazioni ivi previste. 2. Il Registro telematico nazionale è gestito dalle Camere di commercio competenti ed è suddiviso nelle seguenti sezioni: a) Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione; b) Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all'obbligo di certificazione; c) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate; d) Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato; e) Sezione delle persone fisiche con deroghe temporanee o esenzioni all'obbligo di certificazione; f) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato. 3. Per la gestione e la tenuta del Registro telematico nazionale, gli organismi, le persone fisiche e le imprese di cui al comma 1, versano alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria previsti dall', comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 4. Sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e nel Registro telematico nazionale sono pubblicate le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al Registro telematico nazionale e le seguenti informazioni: a) modello della richiesta di certificazione o attestazione; b) modello di domanda di iscrizione al Registro telematico nazionale, da presentare ai sensi degli ; c) modello di dichiarazione relativa alle deroghe temporanee e alle esenzioni di cui agli ; d) modello di richiesta di riconoscimento del certificato estero di cui all'; e) voci e importi dei diritti di segreteria previsti dall', comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 5. ISPRA, le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valutazione della conformità e l'organismo nazionale di accreditamento, accedono al Registro telematico nazionale, per quanto di rispettiva competenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-16;146#art-15

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