Capo III

Art. 18

Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra

In vigore dal 24 gen 2019
1. Ai fini di cui all', del regolamento (UE) n. 517/2014, sulla base delle informazioni di cui all', paragrafi 1, 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 517/2014 nonché su quelle contenute nella Banca dati di cui all', ISPRA elabora e trasmette al Ministero dell'ambiente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle emissioni di gas fluorurati a effetto serra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-16;146#art-18

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