Capo IV
Art. 22
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 24 gen 2019
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-16;146#art-22