Capo IV
Art. 21
Disposizioni transitorie
In vigore dal 24 gen 2019
1. I certificati e gli attestati emessi ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.
2. I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067 esclusivamente per dette apparecchiature fisse.
3. L'organismo di certificazione estende l'efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità per operare su dette apparecchiature, rilasciando una apposita certificazione integrativa.
4. I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 per svolgere attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066 esclusivamente per detta attività.
5. L'organismo di certificazione estende l'efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 anche alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità per dette attività, rilasciando una apposita certificazione integrativa.
6. Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014.
7. Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mancato rispetto di tale termine comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-16;146#art-21