Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 13 gen 2016
1. Le attività per l'applicazione della disciplina dei parametri fisici ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al presente regolamento, sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 dicembre 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Pinotti, Ministro della difesa Alfano, Ministro dell'interno Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Lorenzin, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2015 Difesa, foglio n. 2388
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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 7 Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2.) — Testo vigente | Portale Normativo