Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

In vigore dal 7 lug 2017
1. Il presente regolamento individua i parametri fisici unici e omogenei - differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato - che sono applicati quali requisiti, in sostituzione di quello generale del limite di altezza, a tutte le procedure per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori, nonché alle bande musicali.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-12-17;207#art-2

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