Art. 6

Abrogazioni

In vigore dal 13 gen 2016
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) sono abrogati gli del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni; b) all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, le parole: «, escluso quello di cui al comma 1, lettera e)» sono soppresse; c) la lettera h) del comma 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, e il n. 9) della lettera b) del comma 1 dell' del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2004 sono soppressi; d) all', comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, le parole: «statura determinata ai sensi dell' della legge 13 dicembre 1986, n. 874» sono soppresse. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall', comma 3, non è più applicabile, altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-12-17;207#art-6

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