Art. 4
Disposizioni di adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, discendenti dalla legge 12 gennaio 2015, n. 2
In vigore dal 13 gen 2016
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 586, comma 1, lettera b), la parola: «statura,» è soppressa;
b) al libro quarto, titolo II, capo II, la rubrica della sezione III è sostituita dalla seguente: «Requisiti fisici»;
c) l'articolo 587 è sostituito dal seguente:
«Art. 587 (Parametri fisici). - 1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i concorrenti devono rientrare nei valori limite di ciascuno dei seguenti parametri fisici:
a) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
b) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
c) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile.
2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite indicati al comma 1.»;
d) dall'articolo 957, comma 2, lettera a), le parole: «, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento» sono soppresse;
e) all'articolo 958, comma 2, lettera a), le parole: «, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento» sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-12-17;207#art-4