Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 13 gen 2016
1. Le amministrazioni interessate verificano l'adeguatezza dei valori parametrali individuati nel presente regolamento in relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, al fine di promuovere e attivare gli eventuali correttivi. 2. Con apposite direttive tecniche, soggette a eventuale aggiornamento anche in relazione allo sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche, approvate dai competenti organi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentito il Ministero della salute, previe intese tra gli stessi, sono definite in modo omogeneo le modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al presente regolamento. 3. Le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data successiva alla sua entrata in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-12-17;207#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni transitorie e finali (Art. 5 Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2.) — Testo vigente | Portale Normativo