Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo III
Art. 50
In vigore dal 4 giu 2013
Gli Aero Club Federati, che abbiano ottenuto la federazione all'Aero Club d'Italia in base alle norme in vigore col precedente Statuto, la conservano e, pertanto, partecipano all'Assemblea elettiva per la ricostituzione degli organi dell'Aero Club d'Italia, fermo il requisito dell'anzianità di federazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.
Essi dovranno adeguare, a pena di decadenza, il loro Statuto al nuovo Statuto tipo entro novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per gli Aero Club già federati all'Aero Club d'Italia in base alle norme in vigore col precedente Statuto e che praticano le attività di cui all' n. 1 lettere i) e j) vige l'obbligo di osservanza del requisito di cui all', comma 1, n. 2 già previsto per gli Aero Club che svolgono le attività di cui all', n. 1 dalla lettera a) alla lettera h).
Le modifiche dello Statuto degli Aero Club Locali, tese all'adeguamento dello stesso allo Statuto tipo approvato dall'Aero Club d'Italia e dalle competenti Autorità, debbono essere adottate dall'Assemblea ordinaria dell'Aero Club Locale in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, e, in entrambi i casi, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Le modifiche statutarie di cui trattasi debbono essere approvate dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia ai sensi dell', comma 2, n. 22, del presente Statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53#art-sda-50