Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo III›Capo I
Art. 6
In vigore dal 4 giu 2013
Gli Enti che possono fare parte dell'Aero Club d'Italia si dividono in:
1) Aero Club Federati che espletano attività culturale, didattica, turistica, sportiva e promozionale nei settori:
a) del volo a motore non acrobatico;
b) del volo a vela non acrobatico;
c) del volo acrobatico sia a motore sia a vela;
d) del volo da diporto o sportivo a motore o con paramotore;
e) del volo con aeromobili ad ala rotante;
f) del paracadutismo;
g) del pallone libero o dirigibile;
h) della costruzione aeronautica amatoriale e del restauro dei velivoli storici;
i) del volo da diporto o sportivo privo di motore;
j) dell'aeromodellismo.
L'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, avuto riguardo delle decisioni della F.A.I., può deliberare l'istituzione di nuove specialità sportive aeronautiche.
2) Enti Aggregati che comprendono:
a) associazioni, non aventi fini di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche;
b) imprese di navigazione aerea e di lavoro aereo;
c) imprese industriali e commerciali che abbiano interessi nel campo aeronautico;
d) enti turistici ed imprese alberghiere;
e) qualsiasi altro ente che intenda incoraggiare lo sviluppo delle attività aeronautiche;
f) enti diversi dagli Aero Club Federati di cui al precedente n. 1), che svolgono attività didattica di volo da diporto o sportivo;
g) enti che svolgono attività sportiva non agonistica nelle specialità di cui al precedente n. 1, lettere i) e j).
3) Associazioni Benemerite che svolgono, senza fini di lucro, attività di studio, promozione e divulgazione dei problemi aeronautici o abbiano per finalità la conservazione delle tradizioni e delle memorie aeronautiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53#art-sda-6