Statuto dell'Aero Club d'ItaliaTitolo III

Art. 11

In vigore dal 4 giu 2013
La qualifica di Aero Club Federato all'AeCI si perde per: recesso dall'Aero Club d'Italia; revoca ai sensi del successivo n. 21; scioglimento dell'Associazione ovvero per scioglimento o fallimento della Società. La revoca può essere deliberata, previa contestazione, per il venir meno di uno dei requisiti di cui al precedente o per inosservanza di uno degli obblighi di cui al precedente . La deliberazione di revoca è di competenza del Consiglio Federale e deve essere ratificata dall'Assemblea; contro di essa è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 60 giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53#art-sda-11

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