Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo III
Art. 12
In vigore dal 4 giu 2013
L'ammissione degli Enti Aggregati è deliberata dal Consiglio Federale dell' Aero Club d'Italia.
Gli Statuti degli Enti Aggregati non possono contenere disposizioni che contrastino con i principi del presente Statuto e devono recare evidenza delle sole attività effettivamente praticate.
Gli Enti Aggregati, di cui alle lettere f) e g) del precedente n. 2, devono comunicare all'Aero Club d'Italia, entro il mese di marzo di ogni anno l'elenco nominativo dei soci e successivamente, ogni trimestre, l'eventuale aggiornamento di detto elenco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53#art-sda-12