Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo III
Art. 48
In vigore dal 4 giu 2013
Qualora si verifichino situazioni particolari che possano compromettere l'attività dell'Aero Club d'Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze può disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente medesimo e la nomina di un Commissario Straordinario.
Il Commissario Straordinario esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria degli organi statutari e provvede al riordinamento dell'Aero Club d'Italia nei casi determinati previamente dalla legge.
Il Commissario Straordinario procede, entro i termini fissati dal suddetto provvedimento governativo, alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia e, in particolare, la legge 29 maggio 1954, n. 340.
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