Statuto dell'Aero Club d'ItaliaTitolo III

Art. 43

In vigore dal 4 giu 2013
L'attività sportiva, diversa da quella didattica, turistica e promozionale, è svolta a livello non agonistico ed agonistico. a) Si intende per attività sportiva non agonistica ogni attività estemporanea ed occasionale con finalità non competitive. b) Si intende per attività sportiva agonistica: ogni gara a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale; ogni gara inserita nel calendario sportivo nazionale dell'Aero Club d'Italia; ogni competizione F.A.I. a livello nazionale ed internazionale; ogni stage di volo, di allenamento, di formazione del personale tecnico finalizzato all'agonismo; ogni altra attività sportiva non riconducibile alle attività di cui al comma precedente. L'anno sportivo coincide con l'anno solare. Per partecipare alle gare gli atleti devono essere in possesso di licenza sportiva FAI, che può essere rilasciata solo tramite l'Aero Club Federato di appartenenza. Si applicano per quanto di competenza le norme sportive antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency - W.A.D.A.
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