Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo III
Art. 45
In vigore dal 4 giu 2013
Le entrate dell'Aero Club d'Italia comprendono:
a. le quote di ammissione degli Aero Club Federati e quelle annuali degli Aero Club Federati e degli Enti aggregati;
b. gli interessi dei titoli e le rendite dei beni immobili dell'Ente ed i proventi derivanti dalle funzioni delegate;
c. i proventi per prestazioni istituzionali;
d. i proventi per servizi e prestazioni rese a terzi, con tariffe approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e. eventuali contributi concessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero della Difesa, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dagli altri ministeri vigilanti;
f. eventuali contributi di altre Amministrazioni o Enti diversi da quelli di cui al precedente punto e) che siano, comunque, interessati all'attività dell'Aero Club d'Italia;
g. ogni altro eventuale provento e contributo.
Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa devono essere coerenti con le disposizioni sulla Tesoreria Unica dello Stato di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.
La gestione finanziaria e contabile è disciplinata dal DPR 27 febbraio 2003, n. 97 e dal relativo regolamento dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Aero Club d'Italia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53#art-sda-45