Statuto tipo degli Aero Club locali federatiTitolo III

Art. 1

In vigore dal 4 giu 2013
L'Aero Club (Ae.C.) locale federato, Associazione Sportiva Dilettantistica, esercita, senza fini di lucro, attività sportiva, culturale, didattica, turistica e promozionale nei settori: a) del volo a motore non acrobatico; b) del volo a vela non acrobatico; c) del volo acrobatico sia a motore sia a vela; d) del volo da diporto o sportivo a motore o con paramotore; e) del volo con aeromobili ad ala rotante; f) del paracadutismo; g) del pallone libero o dirigibile; h) della costruzione aeronautica amatoriale e del restauro dei velivoli storici; i) del volo da diporto o sportivo privo di motore; j) dell'aeromodellismo. Tali attività vengono definite successivamente con la parola "specialità" unita alla relativa specificazione. In particolare, l'Aero Club locale deve perseguire, nel quadro delle attività di cui al precedente comma, la formazione di una coscienza aeronautica della gioventù. Inoltre l'Aero Club locale promuove e incoraggia ogni altra forma di attività nel campo aeronautico sportivo e di volontariato nell'ambito della Protezione Civile ed in ogni altro settore. Svolge propaganda aeronautica, diffonde la cultura aeronautica e collabora con le pubbliche autorità locali nello studio o nella risoluzione dei problemi di interesse, opera, comunque, al fine di sviluppare le attività aeronautiche in ogni loro aspetto. L'Aero Club locale può svolgere attività a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 143, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e della normativa vigente in materia. L'Aero Club locale può svolgere, entro i limiti prescritti dalla vigente legislazione, ogni attività connessa o finalizzata agli scopi istituzionali, sia direttamente, sia in forma partecipata. L'Aero Club locale è Associazione Sportiva Dilettantistica e, in quanto tale, non può prevedere nè effettuare, neanche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale. Eventuali avanzi di gestione, provenienti da attività commerciali legalmente consentite e gestite obbligatoriamente in contabilità separata, devono essere reinvestiti nel potenziamento dell'attività statutaria. L'Aero Club locale è soggetto di diritto privato. Gli Aero Club locali possono assumere la forma di Associazione, di Società a responsabilità limitata (s.r.l.) o di Società Cooperativa a responsabilità limitata (S.c.ar.l.), fermo restando il principio dell'assenza dei fini di lucro, dell'intrasmissibilità delle quote, del divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, nonché l'obbligo di devoluzione del patrimonio ad Associazioni o Società analoghe in caso di scioglimento. Il contributo associativo, annualmente versato dai soci, non è trasmissibile e non è rivalutabile. Per ciascuna specialità, che abbia almeno dieci soci muniti del titolo aeronautico in corso di validità e che abbia almeno un socio effettivamente praticante ai sensi dell', comma 1, n. 9 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, può essere costituita negli Aero Club locali apposita sezione di specialità. I componenti di dette sezioni eleggono, in riunioni separate da tenere prima delle assemblee di cui al successivo , un rappresentante di specialità, membro del Consiglio Direttivo dell'Aero Club locale ai sensi dell', comma 1, n. 3 del presente statuto. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53#art-std-1

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