Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo III
Art. 20
In vigore dal 4 giu 2013
L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico-strategico dell'Aero Club d'Italia.
Compongono l'Assemblea ed hanno diritto di intervento e di voto:
1) il Presidente dell'Aero Club d'Italia, che la presiede;
2) un Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3) un Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
4) un Rappresentante del Ministero della Difesa ed un Rappresentante del Ministero dell'Interno;
5) un Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
6) un Rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), designato dal Presidente del C.O.N.I. medesimo;
7) i Membri del Consiglio Federale;
8) i Presidenti degli Aero Club Federati.
Gli Aero Club Federati debbono avere maturato un'anzianità di federazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.
I Presidenti, in caso di loro impossibilità o impedimento, saranno sostituiti dai Vice presidenti, se nominati;
9) un rappresentante per ciascuna delle specialità degli sport aeronautici, previste all', n.1, del presente Statuto, eletti, ai sensi del successivo , dai rappresentanti di ciascuna specialità degli Aero Club Federati, ove la specialità sia effettivamente praticata. È considerata praticata la specialità sportiva quando l'Aero Club federato abbia almeno dieci soci muniti del titolo aeronautico in corso di validità e quando, nell'anno precedente o nell'anno in corso, almeno un socio dell'Aero Club abbia partecipato ad una o a più gare iscritte a calendario sportivo nazionale AeC.I. o di altro Aero Club nazionale estero membro della F.A.I.; tale requisito non è richiesto per la sola specialità di cui all', n. 1, lettera h).
10) un rappresentante degli Enti Aggregati.
I rappresentanti di cui ai precedenti numeri 9 e 10 sono eletti secondo Regolamenti approvati dall'Assemblea.
I rappresentanti di cui ai precedenti numeri 2, 3, 4, e 5 vengono nominati con provvedimento del Ministero che rappresentano e durano in carica per il quadriennio corrispondente al mandato del Presidente.
Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto a un solo voto.
Il Consiglio Federale predispone i Regolamenti relativi alle elezioni dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 9 e 10.
Alle riunioni dell'Assemblea assistono senza diritto di voto il Direttore Generale ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Infine, sono invitati ad assistere all'Assemblea senza diritto di voto i Presidenti Onorari dell'Aero Club d'Italia, i Presidenti Onorari degli Aero Club locali, i Membri del Collegio dei Probiviri ed i Presidenti delle Associazioni Benemerite.
Storico versioni
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