Statuto dell'Aero Club d'ItaliaTitolo III

Art. 20

In vigore dal 4 giu 2013
L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico-strategico dell'Aero Club d'Italia. Compongono l'Assemblea ed hanno diritto di intervento e di voto: 1) il Presidente dell'Aero Club d'Italia, che la presiede; 2) un Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 3) un Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 4) un Rappresentante del Ministero della Difesa ed un Rappresentante del Ministero dell'Interno; 5) un Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 6) un Rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), designato dal Presidente del C.O.N.I. medesimo; 7) i Membri del Consiglio Federale; 8) i Presidenti degli Aero Club Federati. Gli Aero Club Federati debbono avere maturato un'anzianità di federazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea. I Presidenti, in caso di loro impossibilità o impedimento, saranno sostituiti dai Vice presidenti, se nominati; 9) un rappresentante per ciascuna delle specialità degli sport aeronautici, previste all', n.1, del presente Statuto, eletti, ai sensi del successivo , dai rappresentanti di ciascuna specialità degli Aero Club Federati, ove la specialità sia effettivamente praticata. È considerata praticata la specialità sportiva quando l'Aero Club federato abbia almeno dieci soci muniti del titolo aeronautico in corso di validità e quando, nell'anno precedente o nell'anno in corso, almeno un socio dell'Aero Club abbia partecipato ad una o a più gare iscritte a calendario sportivo nazionale AeC.I. o di altro Aero Club nazionale estero membro della F.A.I.; tale requisito non è richiesto per la sola specialità di cui all', n. 1, lettera h). 10) un rappresentante degli Enti Aggregati. I rappresentanti di cui ai precedenti numeri 9 e 10 sono eletti secondo Regolamenti approvati dall'Assemblea. I rappresentanti di cui ai precedenti numeri 2, 3, 4, e 5 vengono nominati con provvedimento del Ministero che rappresentano e durano in carica per il quadriennio corrispondente al mandato del Presidente. Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto a un solo voto. Il Consiglio Federale predispone i Regolamenti relativi alle elezioni dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 9 e 10. Alle riunioni dell'Assemblea assistono senza diritto di voto il Direttore Generale ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Infine, sono invitati ad assistere all'Assemblea senza diritto di voto i Presidenti Onorari dell'Aero Club d'Italia, i Presidenti Onorari degli Aero Club locali, i Membri del Collegio dei Probiviri ed i Presidenti delle Associazioni Benemerite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53#art-sda-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo