Statuto dell'Aero Club d'ItaliaTitolo III

Art. 24

In vigore dal 4 giu 2013
Il Consiglio Federale è composto da: 1) il Presidente dell'Aero Club d'Italia che lo presiede; 2) i tre membri, nominati con le modalità di cui all', comma 1, n. 2, lettera a), del presente Statuto; 3) il Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA), nominato con le modalità di cui all', comma 1, n. 2, lettera b), del presente Statuto. Alle riunioni del Consiglio Federale assistono il Direttore Generale ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti. Per la validità delle riunioni del Consiglio Federale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Federale dura in carica quattro anni. I membri del Consiglio Federale non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il trattamento di missione spettante per l'espletamento dei compiti istituzionali. Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del Presidente o su richiesta della metà più uno dei membri dello stesso Consiglio Federale. Esso deve essere convocato per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, indicando: l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione.
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