Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo III
Art. 23
In vigore dal 4 giu 2013
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, quando gli intervenuti rappresentino la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando gli intervenuti rappresentino almeno la metà dei componenti con diritto di voto e in seconda convocazione quando gli intervenuti rappresentino almeno un terzo dei componenti con diritto di voto.
Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta al momento della votazione.
Sulla base del numero dei votanti presenti al momento della votazione è calcolata la maggioranza atta a deliberare.
Le deliberazioni, nell'ambito dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Per quanto concerne le modifiche allo Statuto, si applicano le previsioni del successivo del presente Statuto.
Le designazioni e le elezioni dell'Assemblea elettiva avvengono con votazione a scheda segreta a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
Il Presidente dell'Aero Club d'Italia nomina una Commissione di verifica dei poteri composta di tre membri, tra i quali designa il Presidente, scelti fra i membri dell'Assemblea stessa non candidati alle cariche federali elettive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53#art-sda-23