Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo III
Art. 18
In vigore dal 4 giu 2013
Non possono ricoprire cariche elettive:
1) coloro che non siano cittadini della U.E. maggiorenni;
2) coloro che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
3) coloro che abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte dell'Aero Club d'Italia, del C.O.N.I. o di una sua Federazione;
4) coloro che ricavino dall'attività sportiva un profitto personale, esclusi i proventi di sponsorizzazioni finalizzati esclusivamente all'effettuazione dell'attività sportiva;
5) coloro che comunque siano interessati in attività privata, industriale o commerciale con l'Aero Club d'Italia e/o gli Aero Club Federati o Enti Aggregati.
È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53#art-sda-18