Capo II
Art. 105
Garanzia per i materiali dell'Amministrazione (art. 13, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
In vigore dal 6 lug 2013
Garanzia per i materiali dell'Amministrazione
(, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1. Qualora, in relazione al contratto e alla sua esecuzione, all'esecutore debbano essere affidati materiali di proprietà dello Stato, lo stesso assume, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1766, 1780 e seguenti del codice civile, la qualifica di depositario delle cose ricevute. A garanzia dei materiali, l'esecutore è tenuto a prestare speciale cauzione, nelle forme previste dalla normativa vigente, il cui importo è rapportato al valore dei materiali affidatigli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-105