Capo II
Art. 102
Controllo delle prestazioni durante l'esecuzione (art. 24, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
In vigore dal 6 lug 2013
Controllo delle prestazioni durante l'esecuzione
(, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1. Salvo quanto previsto dall'art. 299 del regolamento generale, l'Amministrazione ha la facoltà di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni momento anche presso l'esecutore o presso terzi indicati dall'esecutore stesso.
2. A tale scopo l'esecutore deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.
3. Il rifiuto da parte dell'esecutore di consentire il controllo, o comunque di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, è considerato inadempimento e può comportare la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.
4. I risultati delle prove eseguite durante il controllo possono essere considerati e utilizzati dall'organo di verifica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-102