Capo II

Art. 104

Ritiro dei materiali di proprietà dell'Amministrazione (art. 19, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

In vigore dal 6 lug 2013
Ritiro dei materiali di proprietà dell'Amministrazione (, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. La consegna dei materiali che l'esecutore deve sottoporre a lavorazioni, riparazioni, ripristino o trasformazione, da eseguire presso il proprio stabilimento, nonché dei materiali dell'Amministrazione da impiegarsi nelle lavorazioni, deve risultare da un verbale di consegna redatto dall'Amministrazione e firmato per accettazione dall'esecutore. 2. Luogo, modalità e tempi di consegna devono risultare dalle disposizioni contrattuali. 3. Ove non sia diversamente stabilito dal contratto, i predetti materiali sono ritirati a cura e spese dell'esecutore nelle località indicate dall'Amministrazione. 4. Il verbale di consegna sottoscritto dall'esecutore serve a tutti gli effetti per comprovare la specie e la quantità dei materiali ritirati e il giorno in cui ha avuto luogo il ritiro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-104

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