Capo II
Art. 104
18 / 138Ritiro dei materiali di proprietà dell'Amministrazione (art. 19, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
In vigore dal 6 lug 2013
Ritiro dei materiali di proprietà dell'Amministrazione
(, decreto ministeriale n. 200 del 2000)
1. La consegna dei materiali che l'esecutore deve sottoporre a lavorazioni, riparazioni, ripristino o trasformazione, da eseguire presso il proprio stabilimento, nonché dei materiali dell'Amministrazione da impiegarsi nelle lavorazioni, deve risultare da un verbale di consegna redatto dall'Amministrazione e firmato per accettazione dall'esecutore.
2. Luogo, modalità e tempi di consegna devono risultare dalle disposizioni contrattuali.
3. Ove non sia diversamente stabilito dal contratto, i predetti materiali sono ritirati a cura e spese dell'esecutore nelle località indicate dall'Amministrazione.
4. Il verbale di consegna sottoscritto dall'esecutore serve a tutti gli effetti per comprovare la specie e la quantità dei materiali ritirati e il giorno in cui ha avuto luogo il ritiro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236#art-104