Capo IV
Art. 87
Verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi
In vigore dal 6 giu 2012
Verifica e controllo dell'attuazione
delle norme di prevenzione incendi
1. Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, ed, in particolare di quelle previste per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, il personale del Corpo nazionale effettua procedimenti di verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi, in particolare:
a) fornisce informazioni all'utenza sulle norme e sulle disposizioni vigenti da cui discendono obblighi di adeguamento o di realizzazione di opere e sistemi antincendio;
b) esamina le richieste assicurando la partecipazione dell'utenza, la trasparenza dell'attività amministrativa e la formale correttezza dei rapporti, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
c) esamina per la definizione dei pareri di conformità sui progetti, la documentazione trasmessa, richiedendo all'utente, qualora necessario, documentazione integrativa finalizzata alla corretta definizione del parere entro i termini del procedimento;
d) esprime, all'esito dell'attività di esame delle istanze, il formale parere di competenza, motivando in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o indicazioni.
2. In occasione dei sopralluoghi per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, anche se eseguiti collegialmente, il personale:
a) esamina preventivamente il fascicolo inerente l'attività soggetta al controllo;
b) informa l'utente della data e dell'orario in cui sarà eseguita la visita in modo da consentirne la partecipazione, anche unitamente ad un tecnico di fiducia;
c) verifica la congruenza dello stato dei luoghi con gli elaborati di progetto approvati, l'assenza di situazioni di anomalia attinenti alle misure di sicurezza antincendio all'interno dell'attività, la corretta funzionalità di impianti, sistemi ed attrezzature antincendio, mediante verifica a campione, l'avvenuta adozione delle misure in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ed esamina l'eventuale ulteriore documentazione tecnica consegnata;
d) in presenza di una fattispecie di reato predispone gli atti di polizia giudiziaria, in accordo con la struttura di polizia giudiziaria del comando;
e) a conclusione dei sopralluoghi redige un apposito verbale con l'indicazione delle attività effettuate, predispone gli atti di competenza, proponendo il rilascio del certificato di prevenzione incendi in caso di esito positivo del sopralluogo, ovvero motivando in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o indicazioni. Qualora non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ne predispone la comunicazione alle autorità competenti e la contestuale comunicazione al soggetto che ha richiesto il rilascio del certificato di prevenzione incendi, della cessazione dell'efficacia della dichiarazione di inizio attività eventualmente presentata ai sensi dell', comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli , del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e delle altre disposizioni vigenti.
3. Il personale presenzia e, ove necessario, effettua le operazioni di prelievo dei campioni di materiale da certificare ai sensi dell' del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, sottoscrivendo il verbale redatto in sede di sopralluogo e siglando il plico contenente il materiale prelevato da inviare al laboratorio certificatore per le prove previste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-87