Capo IV

Art. 86

Servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali e dalle Direzioni regionali ed interregionali

In vigore dal 6 giu 2012
Servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali e dalle Direzioni regionali ed interregionali 1. Il personale in servizio presso le strutture territoriali del Corpo nazionale, individuato secondo le modalità indicate dall', comma 1, partecipa ai servizi di prevenzione incendi, secondo le modalità indicate dal dirigente responsabile, in particolare nelle attività necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, nonché nelle attività per i compiti di vigilanza di cui all' del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. A tal fine il personale: a) riceve e fornisce informazioni al pubblico, nei locali individuati dal dirigente responsabile, secondo quanto previsto dall'; b) verifica la regolarità e la completezza dell'istanza, avviando l'istruttoria di rito, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dalle disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e successive modificazioni; c) predispone gli atti per il rilascio del certificato di prevenzione incendi con le modalità ed i tempi previsti dalle disposizioni vigenti. 2. In particolare, per assicurare l'efficace realizzazione delle competenze di cui al comma 1, il personale: a) procede all'effettuazione dell'esame tecnico dei progetti per la verifica della rispondenza alle norme vigenti, ovvero ai criteri tecnici di prevenzione incendi, fornendo pareri, accompagnati da eventuali prescrizioni ed indicazioni, finalizzate a garantire gli obiettivi fissati al Capo IV, in particolare di quelli di cui agli , comma 1, 16, 19 e 20, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; b) esegue sopralluoghi, al fine di accertare la corretta adozione delle misure di prevenzione incendi, comprese quelle previste nell'ambito delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, curando gli adempimenti di polizia giudiziaria, in presenza di una fattispecie di reato; c) partecipa alle attività dei comitati tecnici regionali di prevenzione incendi, anche per quanto attiene agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, a norma del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni; d) effettua le attività di polizia amministrativa e giudiziaria mediante sopralluoghi e visite ispettive, anche a campione o a seguito di segnalazioni di pericolo, al fine di accertare la corretta adozione delle misure di prevenzione incendi, nonché per accertare la conformità alle norme tecniche di riferimento dei prodotti che hanno ricaduta sulla sicurezza antincendio; e) effettua le visite ed esercitazioni presso siti e stabilimenti per la redazione di piani di intervento di competenza del Corpo nazionale, anche coordinati con altri enti o amministrazioni, segnalando agli enti competenti problematiche o esigenze atte ad assicurare il miglioramento del servizio di soccorso; f) partecipa a seguito di designazione del dirigente ad organi collegiali per il rilascio di autorizzazioni, pareri o per l'effettuazione di controlli, nell'ambito della prevenzione incendi; g) espleta sulla base di quanto stabilito dalle norme vigenti le attività di informazione, consulenza ed assistenza, anche in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di formazione in materia di prevenzione incendi, anche in applicazione dell' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; h) svolge attività di formazione curando la preparazione delle lezioni, dei supporti didattici e delle dispense, nonché la preparazione e l'esecuzione di prove di addestramento pratico ed operativo, secondo le modalità indicate dall'; i) assicura la partecipazione ai servizi di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo ed altre attività in cui è necessario il presidio di personale e mezzi del Corpo nazionale assumendo preventiva conoscenza delle peculiarità dei locali o degli ambienti presso i quali deve prestare servizio, nonché secondo le modalità definite nell'; l) partecipa a programmi di studio e ricerca definiti o autorizzati dal Dipartimento, anche derivanti da convenzioni o accordi di programma; m) effettua i controlli sui prodotti ai fini della sicurezza antincendio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-86

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