Capo IV
Art. 90
Promozione e diffusione della cultura della sicurezza
In vigore dal 6 giu 2012
1. Le strutture del Corpo nazionale, sulla base di specifiche direttive ed autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento, promuovono iniziative, anche di carattere sociale, per accrescere la cultura della sicurezza, organizzando o partecipando con propri rappresentanti a convegni, seminari, incontri formativi, nonché effettuando attività addestrative ed esercitazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-90