Capo V

Art. 92

Attività di formazione interna

In vigore dal 6 giu 2012
1. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle attività istituzionali proprie dei ruoli e delle qualifiche di appartenenza, il personale del Corpo nazionale è tenuto a partecipare a corsi di formazione, anche a carattere abilitante, di aggiornamento professionale, nonché a periodi di attività addestrativi, secondo la programmazione e le esigenze definite dal Dipartimento in coerenza con il procedimento negoziale. 2. Il Dipartimento o il dirigente responsabile, in caso di eccezionali ed improvvise esigenze, può disporre la sospensione dei corsi e l'impiego del personale in attività urgenti. 3. Durante lo svolgimento dei corsi, il personale si attiene alle regole ed alla disciplina dei corsi, secondo le direttive del dirigente responsabile e del direttore del corso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-92

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