Capo III
Art. 82
Servizi di polizia giudiziaria
In vigore dal 6 giu 2012
1. I servizi di polizia giudiziaria vengono espletati dal personale del Corpo nazionale avente la qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, secondo l'ordinamento vigente.
2. Nell'espletamento dell'attività di polizia giudiziaria è obbligatorio l'uso dell'uniforme di servizio, salvo casi particolari appositamente autorizzati dal comandante provinciale.
3. Il personale tenuto a svolgere attività di polizia giudiziaria o chiamato a comparire davanti alla autorità giudiziaria per fatti inerenti l'attività istituzionale prestata, è considerato in servizio a tutti gli effetti, anche se al di fuori dell'orario di lavoro, con diritto al rimborso delle spese sostenute, in conformità a quanto previsto dal procedimento negoziale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-82