Sez. IV

Art. 80

Comunicazioni e gestione di informazioni acquisite durante le operazioni di intervento

In vigore dal 6 giu 2012
Comunicazioni e gestione di informazioni acquisite durante le operazioni di intervento 1. Il personale operativo, impegnato nelle operazioni di soccorso, utilizza in modo corretto gli apparati in dotazione, per tutte le comunicazioni attinenti gli interventi, evitando di impugnare inutilmente i canali radio assegnati. 2. Nelle comunicazioni radio devono essere dichiarati gli identificativi del trasmittente e del ricevente. 3. Durante le attività operative solo il personale espressamente autorizzato dall'Amministrazione può effettuare registrazioni audio-video per motivi connessi alle attività d'istituto. 4. Le comunicazioni gestite dalle sale operative sono sottoposte a registrazione per le attività di polizia giudiziaria. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della riservatezza secondo la legislazione vigente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-80

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo