Art. 7

Disposizioni in materia di trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio

In vigore dal 28 apr 2012
1. Al libro settimo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche: a) al titolo I, capo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Soggetti che hanno contratto infermità o patologie tumorali per particolari condizioni ambientali od operative»; b) all'articolo 1078, il comma l è sostituito dal seguente: «l. Ai fini del presente capo, si intendono: a) per missioni di qualunque natura, le attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente; b) per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario; c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio); d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto; e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato.»; c) all'articolo 1079: 1) il comma 1, è sostituito dal seguente: «l. Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice è corrisposta l'elargizione di cui agli della legge 13 agosto 1980, n. 466, l e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, l della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma l, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso.»; 2) al comma 2: 2.1) all'alinea, le parole: «beneficiari dell'elargizione» sono soppresse; 2.2) alla lettera a), la parola: «internazionali» è sostituita dalle seguenti: «di qualunque natura»; 2.3) alle lettere c) e d), le parole: «di conflitto» sono sostituite dalle seguenti: «operativi all'estero»; 2.4) alla lettera f), il numero: «1907» è sostituito dal seguente: «603»; d) all'articolo 1080: l ) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Avvio dei procedimenti»; 2) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Direzione generale procede all'istruttoria e alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, tenendo conto anche dell'ordine cronologico degli eventi più remoti nel tempo che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali.»; 3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. In relazione alle modifiche apportate agli articoli 603 e 1907 del codice dall', comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, si considerano valide tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 2010 e restano validi tutti gli atti già adottati. La Direzione generale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente comma, provvede d'ufficio a chiedere il riesame delle domande sulle quali il Comitato di verifica, di cui all'articolo 1081, comma 3, si è espresso negativamente.»; e) all'articolo 1081, il comma l è sostituito dal seguente: «1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o patologie tumorali, ai sensi dell'articolo 1079, comma l, è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.»; f) all'articolo 1083: 1) al comma l, il numero: «1907» è sostituito dal seguente: «603»; 2) al comma 3: 2.1) il numero: «1907» è sostituito dal seguente: «603»; 2.2) le parole: «e dai soggetti non dipendenti pubblici» sono soppresse; 2.3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti non dipendenti pubblici la Direzione generale, in conformità al giudizio espresso dalle Commissioni mediche ospedaliere nonché al parere del Comitato di verifica di cui all'articolo 1081, adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-24;40#art-7

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