Art. 2
Disposizioni in materia di beni
In vigore dal 28 apr 2012
1. Al libro secondo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 283, comma 4, la parola: «Ministero» è sostituita dalla seguente: «Ministro»;
b) all'articolo 292, comma 1, le parole: «del Presidente della Repubblica, su proposta» sono soppresse;
c) all'articolo 304, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1.
Il comando delle unità navali è affidato, per le unità navali della Guardia di finanza, al personale appartenente ai ruoli ufficiali e ispettori del predetto Corpo che abbia conseguito l'abilitazione, dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.»;
d) agli articoli 312, comma 1, e 343, comma 2, lettera c) punto 1.3), la parola: «Segretario» è sostituita dalla seguente: «Segretariato»;
e) all'articolo 332:
1) comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio, previste dall'articolo 286, comma 3, del codice, possono essere concesse:
a) ai concessionari di alloggi ASGC, ASIR e ASI, quando non vi sono esigenze di reimpiego immediato dell'alloggio;
b) ai concessionari di alloggi AST che non sono incorsi nella revoca anticipata della concessione. In tal caso, salvo quanto previsto al comma 3, la proroga o l'insieme di proroghe concesse in tempi successivi non possono superare la durata massima di un anno decorrente dalla data in cui si è verificata la perdita del titolo;
c) al coniuge superstite del concessionario dell'alloggio o ad altro familiare già convivente, finché permanga inalterato lo stato civile, per una durata massima pari a tre mesi decorrenti dal novantesimo giorno successivo al decesso del concessionario per gli alloggi ASGC, ASIR e ASI e pari al periodo occorrente per il completamento dei previsti anni di utilizzazione aumentati di un ulteriore anno, per gli alloggi AST;
d) al coniuge o ai figli superstiti del concessionario di alloggio ASI o AST, riconosciuto vittima della criminalità o del terrorismo o del dovere o equiparato a quest'ultima categoria, che sono considerati aventi titolo alla concessione ai sensi dell'articolo 317, finché permanga inalterato lo stato civile, per il periodo di un anno, rinnovabile a richiesta degli interessati.»;
2) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis.
Ai concessionari degli alloggi di cui al comma 1, trasferiti d'autorità, il canone di cui all'articolo 286, comma 3-bis, del codice, si applica dalla data stabilita per il rilascio del medesimo alloggio, compresa entro il novantesimo giorno dalla data di cessazione o di revoca della concessione ai sensi degli articoli 329 e 331.»;
f) all'articolo 341, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I modelli delle comunicazioni e degli atti formali, comunque denominati, relativi alla concessione di alloggi di servizio, sono individuati agli articoli da 345 a 349, da 352 a 357 e da 384 a 386, e sono aggiornati, nelle rispettive partizioni e voci, con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare.»;
g) all'articolo 372, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «i generali comandanti di divisione e dell'Ispettorato scuole» sono sostituite dalle seguenti: «il comandante delle scuole, il comandante delle unità mobili e specializzate e i comandanti interregionali»;
2) alla lettera b), le parole: «della divisione o dell'ispettorato» sono sostituite dalle seguenti: «delle scuole o delle unità mobili e specializzate o interregionali»;
h) all'articolo 401, comma l, lettera c):
1) le parole: «articolo 143» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 143 del codice degli appalti»;
2) le parole: «153 del codice degli appalti» sono sostituite dalle seguenti: «153 del medesimo codice»;
i) all'articolo 404:
1) al comma 4, lettera a), le parole: «, compreso il costo della necessaria garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa», sono soppresse;
2) al comma 5, lettera a), le parole: «, e del 5 per cento nel caso di acquisto dell'usufrutto», sono soppresse.
Storico versioni
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