Art. 5

Disposizioni in materia di docenti civili

In vigore dal 28 apr 2012
1. Al libro quinto del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 968: 1) all'alinea del comma l: 1.1) le parole: «Ministero della difesa su proposta del» sono soppresse; 1.2) dopo le parole: «ente interessato» sono inserite le seguenti: «in esito alla procedura di cui al comma 3»; 2) al comma 4, le parole: «provvederà alla stipulazione della convenzione da inoltrare al Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «autorizza la stipula della convenzione, ai sensi dell'articolo 565»; b) all'articolo 974, comma 3: 1) la parola: «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero»; 2) le parole: «trattativa privata» sono sostituite dalle seguenti: «procedura negoziata».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-24;40#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni in materia di docenti civili (Art. 5 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.) — Testo vigente | Portale Normativo